ITALY: Brevi note in merito a possibili situazioni di difficolta contrattuali collegate all’emergenza del Coronavirus

Blue Legal – Padova, 9 marzo 2020

L’emergenza Coronavirus (COVID-19) sta avendo un enorme impatto sull’economia, sia a livello nazionale che internazionale.

Al di la delle owie priorita in tema di salute, la diffusions di tale virus pub avere conseguenze rilevanti anche in tema di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per effetto (ad esempio) di misure adottate dalle Autorita Pubbliche atte a contenerne la diffusions (come, qui in Italia, ii recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’S-3-2020}.

Le restrizioni imposte dalle Autorita Pubbliche (nazionali o estere) potrebbero, infatti, incidere sulla possibilita di una parte contrattuale di adempiere correttamente alle obbligazioni a suo carico, ad esempio impedendo di rispettare le tempistiche contrattuali pattuite. Un eventuale inadempimento, o un ritardo nell’adempimento, di una parte contrattuale potrebbe esporla a conseguenze quali l’applicazione di penali contrattuali, richieste di risarcimento e/o risoluzione del contratto; tuttavia, la parte contrattuale che non riesce ad adempiere, o che non riesce ad adempiere in tempo, potrebbe essere incorsa in tale inadempimento a causa delle predette restrizioni (in ipotesi perche i suoi lavoratori non riescono a produrre o consegnare nei tempi contrattualmente previsti in conseguenza dell’adozione di tali prowedimenti restrittivi). Analogamente, una parte contrattuale potrebbe incorrere in un inadempimento come conseguenza dell’inadempimento nei suoi confronti di un terzo soggetto (che faccia parte della stessa supply chain) come conseguenza, a sua volta, delle restrizioni legate all’emergenza Coronavirus. Non potendo prevedere ogni singolo caso che si potrebbe verificare, ed anzi avvertendo che va valutata bene (case per case) l’effettiva incidenza delle misure restrittive sulla possibilita o meno di una parte contrattuale di adempiere alle obbligazioni contrattuali a suo carico, in termini generali si osserva quanta segue.
II diritto italiano prevede previsioni specifiche in materia di impossibilita della prestazione (anche temporanea) e di eccessiva onerosità della prestazione:

  • Articolo 1218 Codice Civile: “// debitore che non esegue esaltamente la prestazione dovuta e tenuto al risarcimento def danno, se non prova che f’inadempimento o ii ritardo e stato determinato da impossibilita def/a prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
  • Articolo 1256 Cadice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilita e solo temporanea, ii debitore finche essa perdura, non e responsabile def ritardo nell’adempimento. Tultavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilita perdura fino a quando, in re/azione al titolo dell’obbligazione o al/a natura dell’oggelto, ii debitore non puo piu essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione owero ii creditore non ha piu interesse a conseguirla.”
  • Articolo 1467 Codice Civile: ”Nei contralti a esecuzione continuata o periodica, owero a esecuzione differita, se la prestazione di una de/le parti e divenuta eccessivamente onerosa per ii verificarsi di awenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo domandare la risoluzione def contralto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.
    La risoluzione non puo essere domandata se la soprawenuta onerosita rientra nell’alea normale def contralto.
    La parte contro la quale e domandata la risoluzione puo evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni def contralto.”

In ambito internazionale vengono in rilievo di concetti di force majeure e di hardship per i casi di eventi imprevedibili ed al di fuori del controllo delle parti e che rendono (rispettivamente) impossibile l’adempimento dell’obbligazione contrattuale, owero che lo rendono eccessivamente gravoso.

Nei casi di vendita internazionale di merci, pub venire in rilievo anche l’Articolo 79 della Convenzione di Vienna sulla Vendita lnternazionale di beni mobili dell’11-4-1980 (in prosieguo: “CISG”), ii quale stabilisce che “Una parte none responsabile per l’inadempimento di una de/le sue obbligazioni se prova che l’inadempimento era dovuto ad un impedimenta derivante da circostanze estranee al/a sua sfera di control/o, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momenta de/la conclusione de/ contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze ( … )”. Si segnala che alla CISG hanno aderito Paesi come l’ltalia e la Cina (ii testo della CISG e disponibile, ad esempio, su https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/italiantext.html).

Si noti tuttavia che, nell’ambito del commercio internazionale, la questione in esame e ulteriormente complicata dal fatto che non necessariamente la legge che risulti applicabile a un determinato contratto internazionale prevede delle norme generali che disciplinano le ipotesi di force majeure e/o hardship. In tali casi (come per esempio generalmente nei contratti soggetti alla legge nazionale di un Paese di common law, come ii Regno Unite) saranno pertanto le parti a dover necessariamente inserire nel contratto delle clausole ad hoc per regolamentare le eventualita in cui si verifichino casi di force majeure e/o hardship.

In ogni caso, soprattutto nell’ambito della contrattualistica internazionale e buona norma e prassi inserire clausole specifiche, ed adeguate al caso concreto, che regolamentino tali eventualita. A questo proposito, si segnala che anche la Camera di Commercio lnternazionale di Parigi ha redatto clausole contrattuali potenzialmente standard di force majeure e di hardship, che costituiscono un riferimento importante e che possono essere liberamente riportate dalle parti in un contratto internazionale (salvo gli adattamenti richiesti dalle peculiarita del case concrete e del diritto applicabile) (tali clausole sono disponibili su https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-Force­Majeure-Hardship-Clause.pdf). Si noti che nell’elenco degli eventi di force majeure considerati dalla Camera di Commercio lnternazionale appare anche l’ipotesi di “epidemic’.

Qualora si sia verificato, o si teme che possa verificarsi, un caso di inadempimento contrattuale collegato all’emergenza Coronavirus, e consigliabile dunque effettuare una valutazione:

  • dell’effettiva incidenza dell’impedimento sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
  • delle clausole eventualmente contenute nel contratto in tema di impossibilita e/o ritardo dell’adempimento e/o di eccessiva onerosita soprawenuta (che dovranno essere valutate anche alla luce del diritto applicabile al rapporto contrattuale);
  • della eventuale presenza di previsioni normative nel diritto applicabile al rapporto contrattuale in questione (incluse eventuali Convenzioni internazionali) in tema di force majeure e/o hardship e della invocabilita delle stesse, anche qualora le parti contrattuali non abbiano inserito nel contratto delle clausole ad hoc per la disciplina di tali eventualita.

Rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Avv. Matteo Carli (matteo.carli@blu.legal)

Avv. Jacopo Agostini Novello (jacopo.agostini.novello@blu.legal)